Statuto

 

1.- COSTITUZIONE - SEDE

E’ costituita un’Associazione denominata “PROGETTO VILLAGGIO TREVISO” ai sensi degli Art. 36 e segg. C.C., senza scopo di lucro.

 

L’Associazione ha sede in Treviso Piazza S. Andrea, 3.

 

2.- DURATA

La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

 

3.- SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

- promuovere la persona nel suo ambiente sociale incentivandola attraverso l’etica cristiana e la valorizzazione del lavoro, nel Vangelo e nella vita comunitaria;

 

- sviluppare programmi di protezione e sviluppo sociale dell’infanzia e adolescenza e in particolare promuovere tutte le iniziative volte all’adozione a distanza di bambini brasiliani, le cui famiglie versano in gravi difficoltà, per il loro mantenimento, per la frequenza a corsi pre-scolastici e scolastici e alla promozione e alla integrazione nel mercato del lavoro; e ciò anche con il sostegno culturale e finanziario all’attività svolta dall’ISTITUTO MISSIONARIO COMUNIONE E PARTECIPAZIONE E VILLAGGIO TREVISO, associazione senza fini di lucro, con sede in “Rua Leopoldo 434 – ANDARAI’ in Rio de Janeiro;

 

- protezione, promozione e garanzia dei diritti umani delle popolazioni indigene brasiliane e dell’ambiente;

 

Per i raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni e sottoscrivere contratti ritenuti opportuni o utili per il conseguimento dei propri scopi.

 

4.- FONDO COMUNE FINANZIAMENTI

Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione si provvede con il fondo comune costituito con il contributo associativo annuale versato dagli associati, nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e con i contributi e le liberalità (che l’Associazione potrà altresì ricevere dagli stessi associati o da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private).

 

5.- ASSOCIATI

L’Associazione è costituita dai fondatori e da eventuali altri aderenti che possano contribuire allo sviluppo della stessa secondo il suo oggetto e le sue finalità.

 

L’iscrizione all’Associazione avviene su domanda degli interessati e sarà sottoposta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

 

La qualifica di associato si perde per morte o per recesso a norma di legge o esclusione deliberata dall’Assemblea ordinaria su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

 

Costituisce causa di esclusione la morosità nel pagamento dei contributi associativi, costituita dal ritardo di oltre due mesi dell’invio formale dell’Organo Amministrativo a provvedere ai versamenti.

 

Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta.

 

Chi recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

 

6.- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

 

7.- ASSEMBLEA

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’Associazione autonomamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia fatta richiesta da due membri del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati. La convocazione avverrà con semplice avviso postale a ciascun associato o mediante affissione nella sede dell’Associazione dell’avviso contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

 

L’Assemblea delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sul bilancio preventivo e consuntivo; sulle modifiche dello Statuto e su quant’altro demandatole per legge o per statuto.

 

Hanno diritto a intervenire all’Assemblea tutti gli associati, purchè non facenti parte del Consiglio Direttivo, con un massimo di tre deleghe per ogni associato.

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da persona nominata dall’Assemblea, che designerà altresì un Segretario per la stesura del verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deroghe, il diritto d’intervento dell’Assemblea e la validità della sua costituzione.

 

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C., salvo per le modifiche del presente statuto per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

 

8.- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall’assemblea degli associati.

 

L’Assemblea determina anche la durata in carica dei componenti il Consiglio Direttivo, che non può essere inferiore ai tre anni, i quali sono rieleggibili.

 

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, che rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e che ha l’uso della firma sociale. Può eleggere altresì un Vice-Presidente e un Segretario-Tesoriere.

 

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese.

 

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

 

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta esplicita richiesta da almeno due dei sui membri, e comunque almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno tre membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

 

Il Presidente può conferire, previa approvazione del Consiglio, incarichi e procure speciali per determinati atti, sia agli associati che ai terzi.

 

9.- ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

Entro il 30 aprile dell’anno successivo vengono predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

 

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati al conseguimento degli scopi dell’Associazione, non essendone ammessa la distribuzione agli associati.

 

10.- SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’art. 7 del presente statuto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

 

Il patrimonio dell’Associazione dovrà comunque essere devoluto a finalità di utilità generale.

 

11.- RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento al C.C. e alle leggi e disposizioni dello Stato in materia specifica.